Se i materiali residui di lavorazione presenti nelle cave possano considerarsi rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 152/2006.
SENTENZA N. ****
Per la definizione di “rifiuto”, in ogni caso, l’art. 3 del decreto da ultimo richiamato rinvia a quanto previsto dall’art. 183 del Codice dell’Ambiente, vale a dire “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.
Sul punto la giurisprudenza h...